• Risoluzione Agenzia Entrate n. 24/E del 08.04.2025

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  • RISOLUZIONE N. 24 /E



    Divisione Servizi

    Roma, 8 aprile 2025

    OGGETTO: Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

    Con la pubblicazione del comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302

    del 27 dicembre 2024), dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova

    classificazione delle attività economiche ATECO 2025, disponibile sul sito

    internet www.istat.it, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007

    (aggiornamento 2022).

    Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile

    20251, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano

    per fini istituzionali.

    Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle

    entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli

    dichiarativi.

    Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria

    I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari,

    collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria,

    accedendo alla propria area riservata2 del sito internet dell’Agenzia delle entrate e

    consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.


    1 Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’ISTAT al seguente link: https://imprese.istat.it.
    2 Si ricorda che è possibile accedere all’area riservata mediante le credenziali SPID, Carta nazionale dei
    servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) e, per i soggetti titolari di partita IVA, mediante le
    credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

    2





    Comunicazione del nuovo codice attività

    A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati

    dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli

    atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate3.

    L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta

    l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli

    35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

    dell’articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

    1973, n. 605.

    Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima

    dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni

    generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari4,

    comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova

    classificazione ATECO 2025.

    Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle

    Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la

    Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;

    altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito

    internet dell’Agenzia delle entrate5.

    IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
    Federico Monaco

    Firmato digitalmente


    3 Per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici
    ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il
    codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello (cfr. FAQ del 5 marzo
    2025 - https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-frequenti-iva-2025).
    4 Si fa riferimento, ad esempio, alla comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica, di cui
    al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 (paragrafo 3.6, lettera c).
    5 Modelli AA5/6 e AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; modello AA9/12 per le persone
    fisiche; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.

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