Contenuti del giorno 31/12/2025

Scadenze

Inps Ex-ENPALS: denuncia contributiva mensile unificata - <p>Entro questo termine le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute a presentare la denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi.</p>
Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi - <p>Entro questo termine gli eredi delle persone decedute tra il 1 marzo _ANNO_CORRENTE_ e il 30 giugno _ANNO_CORRENTE_ devono provvedere alla presentazione in formato cartaceo, presso gli uffici postali, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.</p>
Locazioni: imposta di registro - <p>Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/_ANNO_CORRENTE_ o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/12/_ANNO_CORRENTE_.&nbsp;<br>La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si &egrave; scelto il regime della cedolare secca.&nbsp;</p> <p>Il versamento deve essere effettuato tramite modello 'F24 versamenti con elementi identificativi' (F24 ELIDE).</p>
Presentazione dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA - <p>Termine ultimo, per i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attivit&agrave; d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo e che intendono esercitare l'opzione o la revoca per il 'Gruppo IVA', con effetto a decorrere dal secondo anno successivo, per la presentazione della 'Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva'.</p>
Enti non commerciali: acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12 - <p>Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>
Operatori finanziari: comunicazioni - <p>Gli operatori finanziari devono procedere ad eseguire la comunicazione all'Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica utilizzando il software Sid - Gestione flussi Anagrafe rapporti, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese precedente.</p>
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari - <p>Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.</p>
Versamento mensile dell'imposta sulle assicurazioni - <p>Termine ultimo, per le imprese di assicurazione, per il versamento dell'imposta su premi e accessori incassati nel mese precedente, nonch&eacute; degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese ancora precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalit&agrave; telematiche.</p>
Esterometro: invio comunicazioni mese precedente - <p>Entro questo termine i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel mese precedente. <br><br>N.B.: La comunicazione &egrave; facoltativa per tutte le operazioni per le quali &egrave; stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.</p>
Avvocati: versamento contributi dovuti in autoliquidazione (seconda rata) - <p>Termine ultimo per il pagamento della 2&deg; rata dei contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/_ANNO_CORRENTE_.</p>
Imposta intrattenimenti: comunicazione opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari - <p>Entro questa data gli esercenti che esercitano attivit&agrave; di intrattenimento devono comunicare all'ufficio Siae e all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, competenti per domicilio fiscale, l'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.</p>
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui: comunicazioni bimestrali - <p>Termine ultimo per i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi enti ed organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, per inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite invio telematico, contenente i dati dei pensionati per i quali &egrave; cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla tv, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione, oltre ai dati di coloro per i quali sono state effettuare le trattenute per l'intero importo del canone Rai.</p>
Agenti, mediatori e rappresentanti: dichiarazione per applicazione ritenuta del 20% dell'ammontare delle provvigioni - <p>I soggetti che percepiscono provvigioni corrisposte per le prestazioni (anche occasionali) inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari sono tenuti, entro questa data, a presentare ai committenti, preponenti o mandanti, la dichiarazione con i dati identificativi del percipienti stessi, oltre all'attestazione di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della loro attivit&agrave;, dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20% dell'ammontare delle provvigioni.</p>
Imposta bollo virtuale: rata bimestrale - <p>Pagamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale, della rata bimestrale dell'imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio _ANNO_CORRENTE_. <br>Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione (codice tributo: 2505 - Bollo virtuale - rata). <br><br>Anche le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali, in forma libera in circolazione.</p>
UNIEMENS: trasmissione denuncia mensile - <p>I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi e contributivi riferiti al mese precedente, oltre alle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.</p>
Libro unico del lavoro: stampa e consegna - <p>I datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari, hanno l'obbligo di stampa del Libro unico del lavoro (LUL) o, nel caso di soggetti gestori, e devono consegnare copia dello stesso al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga precedente.</p>
Domanda cassa integrazione per eventi non evitabili - <p>Entro questo termine devono le Imprese industriali e dell'Edilizia devono presentare all'Inps le richieste di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.</p>
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti iscritti ad Inarcassa: conguaglio contributi _ANNO_PRECEDENTE_ - <p>Termine ultimo per il versamento dell'eventuale importo a conguaglio contributivo relativo all'anno precedente. <br>N.B.: il conguaglio contributivo _ANNO_PRECEDENTE_ pu&ograve; essere rateizzato in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre _ANNO_SUCCESSIVO_, ad un tasso di interesse dell'1,5% senza acconto. Il pagamento avverr&agrave; esclusivamente attraverso il sistema SDD (disposizione permanente di bonifico alla propria banca).</p>