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Lunedì 27 febbraio 2023

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe” 198/2022

a cura di: Meli e Associati
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Convertito in legge il decreto “Milleproroghe” 198/2022

Dopo il via libera del Senato, è arrivato anche quello della Camera. Rispetto al testo originario, il provvedimento ora convertito presenta diverse novità.
Tra le novità si segnala:

  • il rinvio al 31 marzo della scadenza per comunicare all’Agenzia Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute lo scorso anno. Stessa nuova data per gli amministratori di condominio tenuti a trasmettere i dati relativi ai lavori sulle parti comuni;
  • la sospensione fino al 31 ottobre dei termini previsti dalla disciplina “prima casa”;
  • il differimento al 30 novembre 2023 anche del termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizion. L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dalla Legge di Bilancio 2023. Il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni. ;
  • la proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2023, del termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”) per cui – con riferimento all’anno 2022 – spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non “prenotati” non è invece previsto alcun credito d’imposta.
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    A seguito della comunicazione informale (“comfort letter”) datata 7 marzo 2025, trasmessa dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e conseguentemente alle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 84 del 2025 avente incidenza sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Disciplina dell’impresa sociale), la quasi totalità delle disposizioni fiscali già sottoposte alla preventiva verifica di conformità da parte dell’organo europeo assumono efficacia vincolante a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    Il cambiamento principale consiste nell'introduzione del "Test di Commercialità", un'analisi fondamentale per determinare se un ETS sia da considerarsi "commerciale" o "non commerciale" ai fini delle imposte.

    La data di decorrenza è stata fissata dal Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84. Fino a quel momento, continuano ad applicarsi le normative fiscali precedenti (es. per ONLUS, APS, ODV).
    Comprendere fin da ora le regole del test è il primo passo per arrivare preparati.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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