Con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 (Circolare "omnibus") l'Agenzia delle Entrate informa sulle novità normative e di prassi riguardanti oneri detraibili, deducibili, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020.
Tra i chiarimenti forniti trovano spazio anche quelli relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde e Bonus facciate.
L'art. 1, commi da 219 a 223, della Legge di bilancio 2020, in particolare, ha previsto una detrazione dall'imposta lorda (c.d. Bonus facciate) pari al 90% delle spese documentate e sostenute nell'anno d'imposta 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura, eseguiti su edifici. Il bonus è stato esteso dalla Legge di bilancio 2021 anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Relativamente alla cumulabilità del bonus con altre detrazioni l'Agenzia Entrate precisa che, se gli interventi realizzati sono riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, ad esempio alcune spese rientrano nel Bonus facciate e altre nell'Eco bonus, il contribuente può usufruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che le spese siano contabilizzate distintamente con espresso richiamo alla normativa di riferimento e sempre che siano rispettati i relativi requisiti e adempimenti previsti.
Nel caso di lavori effettuati nell'ambito di un condominio, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del Bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini; ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
In considerazione della possibile sovrapposizione tra gli interventi ammessi al Bonus facciate e quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro dell'edificio, oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio, chiariscono infine le Entrate, è possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Il Bonus facciate non è invece cumulabile con la detrazione spettante per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate.
Richiesta dati per il modello 730/2025 (periodo d’imposta 2024)
Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello 730/2025.
La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
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