Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% (Art. 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR).
Parliamo, in particolare, di:
Nella Circolare "omnibus" del 25 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta con limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato contratto il mutuo e, talvolta, del periodo di sottoscrizione del medesimo.
In generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione solo per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Fanno eccezione i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Infatti, nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico, precisano le Entrate, deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.
L'Agenzia ricorda che, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento "tracciabili".
Sono idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo, chiarisce infine l'Agenzia Entrate, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Richiesta dati per il modello 730/2025 (periodo d’imposta 2024)
Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello 730/2025.
La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
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