Mercoledì 17 dicembre 2025

MANOVRA 2026: NOVITA' BONUS 4.0-5.0, TFR, RITENUTA DELL'1% TRA IMPRESE

a cura di: Ufficio di Cassano delle Murge
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Manovra 2026, pioggia di modifiche in extremis: da ZES a Transizione 4.0 e 5.0, cosa cambia ancora
Il governo stanzia 3,5 miliardi in più. Voto in Senato atteso il 23 dicembre. Novità soprattutto per le imprese, e batosta per le pensioni

La Manovra 2026 entra nella fase decisiva con il nuovo emendamento del governo depositato il 16 dicembre: un pacchetto da 3,5 miliardi che riscrive alcuni nodi chiave della Legge di Bilancio a ridosso dell’approdo in Aula. Il calendario è ormai fissato: al Senato l’esame comincia il 22 dicembre e l’obiettivo è arrivare all’approvazione con voto il 23. Ce la faranno Meloni e i suoi dopo tutte queste settimane di turbolenza tattica, e neanche ancora un voto certo all'orizzonte, a scongiurare l'esercizio provvisorio? Vedremo.

Intanto, nel testo confluiscono interventi che interessano direttamente in particolare il mondo produttivo, dalla rimodulazione degli incentivi su beni strumentali in ottica Transizione 4.0 e 5.0 alla ZES Unica, fino a misure con impatto finanziario "di cassa”, per così dire, come l’anticipo sul contributo RC auto e natanti.
In parallelo, l’emendamento mette mano anche a previdenza complementare, TFR e pensioni anticipate, lettaralmente beffando coloro che si erano giocati (o pensavano di farlo...) la carta del riscatto di laurea, oltre a ritarare stanziamenti sul Ponte sullo Stretto e ad aggiungere un articolo dedicato alla rimodulazione del PNRR. Ma vediamo meglio il dettaglio.

1) Super e iper ammortamento triennale e investimenti Transizione 4.0 e 5.0.

Il capitolo più “industriale” riguarda l’iper/superammortamento per gli investimenti in beni strumentali: la durata diventa triennale e viene allungata la finestra temporale delle agevolazioni legate a investimenti in beni nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 e 5.0. La proroga arriva fino al 30 settembre 2028, a fronte di una scadenza che, nella Manovra, era fissata al 31 dicembre 2026 (o al 30 giugno 2027 in alcune casistiche).

Nella Finanziaria entra poi anche un doppio "effetto regolatorio" estremamente impattante: da un lato viene eliminata la maggiorazione ulteriore del costo di acquisizione per investimenti green e, dall'altro, l’incentivo viene condizionato al fatto che i beni siano Made in Europa (questo era già stato previsto nella formulazione originale). Dunque, addio al 220% per i progetti di sostenibilità: il valore massimo dell’agevolazione sarà del 180% per tutti.

Un esempio concreto aiuta a capire l’impatto operativo: un’impresa che pianifica il rinnovo di macchinari e software abilitanti nel biennio 2026-2027 potrà ragionare su un orizzonte più lungo, ma dovrà presidiare ex ante il requisito Made in EU, evitando che una catena di fornitura mista o una dichiarazione non adeguata si trasformino, a posteriori, in un contenzioso sul diritto all’agevolazione.

Transizione 4.0, riapertura di fatto dei margini e uso in F24 nel 2026
Nell'emendamento compare poi un’iniezione da 1,3 miliardi per rifinanziare il credito d’imposta Transizione 4.0, dopo l’esaurimento delle risorse. La soluzione tecnica passa dall’istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un Fondo rinnovato, destinato a incrementare le misure a favore delle imprese.

C’è però un dettaglio cui prestare molta attenzione, perché delimita platea e tempistiche: le risorse possono essere assegnate, “limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025”, per aumentare i limiti di spesa del credito 4.0, con fruizione “esclusivamente in compensazione” tramite modello F24 nel corso del 2026.

Significa in sostanza che l’emendamento guarda a investimenti già effettuati, o comunque da completare entro fine 2025, offrendo un paracadute finanziario nel 2026 sotto forma di maggiore capienza utilizzabile in compensazione.

Diventa a questo punto essenziale la ricostruzione puntuale delle date di effettuazione dell’investimento e la coerenza documentale: fatture, consegne, interconnessione dove richiesta, oltre alla gestione dei flussi di compensazione F24 nell’anno successivo.

2) Novità ZES Unica: credito d’imposta più alto per agricoltura, pesca e acquacoltura

Sul fronte ZES, le nuove modifiche del governo intervengono sulle aliquote del credito d’imposta nella ZES Unica, con un aumento mirato per comparti primari. Il testo presentato evidenzia un salto molto rilevante delle percentuali, che arrivano nell’ordine del 58-59% per alcune platee, con rideterminazioni puntuali delle aliquote effettive e relativi oneri quantificati.

Nel dettaglio, le aliquote salgono al 58,7839% (da 15,2538%) per microimprese e PMI della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore forestale, e al 58,6102% (da 18,4805%) per le grandi imprese nella produzione primaria di prodotti agricoli. Gli oneri finanziari associati a queste rideterminazioni vengono indicati in 133,289 milioni di euro. L'annunciato rifinanziamento prevede fino a 532 milioni.

Un investimento da 1 milione di euro realizzato da una PMI agricola che rientra nelle condizioni descritte, applicando l’aliquota 58,7839%, svilupperebbe un credito teorico di 587.839 euro. È un ordine di grandezza che cambia radicalmente la convenienza delle operazioni, ma rende ancora più centrale l’inquadramento corretto dell’attività, del perimetro dell’investimento e della sua riconducibilità ai requisiti ZES.

3) Ritenuta d’acconto tra imprese: 1% dal 2029

L’emendamento introduce anche una ritenuta d’acconto dell’1%, calcolata sull’importo delle fatture elettroniche al netto dell’IVA, per i pagamenti tra imprese. La misura entrerà in vigore dal 2029.

La Manovra, infatti, amplia l’ambito di applicazione della ritenuta a titolo d’acconto, includendo anche i contribuenti che svolgono attività d’impresa. Restano esclusi i soggetti che aderiscono al Concordato preventivo biennale e quelli coinvolti nell’adempimento collaborativo.

4) Previdenza complementare: silenzio-assenso dal 1° luglio 2026 e nuove regole sul TFR

L'ultimo emendamento del governo ridisegna anche il versante lavoro-previdenza, con una norma che introduce l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (la misura tocca tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione del lavoro domestico) a partire dal 1° luglio 2026.

Cosa cambia? Entro 60 giorni dalla prima assunzione il lavoratore può rinunciare, scegliere un diverso conferimento del TFR a una forma complementare liberamente prescelta oppure mantenere il TFR nel regime ordinario. La buona notizia, almeno, è che la scelta potrà essere revocata in un secondo momento.

C’è poi un secondo tassello, più “aziendale”, che amplia la platea dei datori tenuti al versamento del TFR al Fondo INPS: vengono inclusi anche i datori che, negli anni successivi all’avvio dell’attività, raggiungono la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, oggi esclusi dall’obbligo. È una modifica che intercetta soprattutto imprese in crescita, per le quali la gestione del TFR non è semplice amministrazione del personale ma anche pianificazione finanziaria.

5) E la rottamazione quinquies?
Per quanto riguarda la rottamazione quinquies, tutto tace. Il pacchetto di modifiche vagliato dal ministro Giorgetti ruota attorno a incentivi alle imprese, ZES, previdenza, assicurazioni e pensioni, senza riferimenti a nuove definizioni agevolate dei carichi o a una rottamazione delle cartelle.

Quindi, viene da dire che resta tutto com'è indicato nella bozza bollinata della Manovra, salvo naturalmente colpi di coda dell'ultimo minuto.

6) Pensioni anticipate: finestra mobile più lunga dal 2032 e "beffa" per il riscatto di laurea
Sul capitolo pensioni, le note sono dolenti: un vero pugno nello stomaco per molti. Per la pensione anticipata oggi agganciata ai 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne), la finestra mobile di tre mesi cresce dal 2032: sale a 4 mesi nel 2032, poi a 5 mesi nel 2033 e a 6 mesi dal 2034.

Secondo intervento, dal 2031, ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato, una quota dei mesi riscattati per la laurea breve non concorrerà più al requisito. Il taglio parte da 6 mesi nel 2031 e cresce negli anni successivi, fino ad arrivare a 30 mesi nel 2035. È una modifica che incide sulle simulazioni previdenziali di lungo periodo e, pesantemente, sulle scelte individuali di riscatto e pianificazione contributiva.

7) RC auto e natanti: acconto dell’85% e gettito anticipato nel 2026
Tra le misure a maggiore impatto di cassa spicca poi il contributo sulle assicurazioni con un nuovo meccanismo di versamento: entro il 16 novembre di ogni anno è previsto un acconto pari all’85% del contributo sul premio delle assicurazioni di auto e natanti dovuto per l’anno precedente. L’acconto versato potrà essere scomputato, a partire dal mese di febbraio successivo, dai versamenti dovuti per l’annualità seguente.

Inutile dire che l'effetto sui conti pubblici c'è: nel solo 2026 si concentrerebbero sia i versamenti a legislazione vigente sia l’acconto introdotto, generando un maggior gettito positivo stimato in circa 1,3 miliardi. Dal 2027 il meccanismo andrebbe poi a regime senza creare extra-gettito. Per dirla all'italiana, è un tipico intervento una tantum sul profilo temporale delle entrate, che per le imprese assicurative significa ricalibrare liquidità e scadenze.

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