EXPO MILANO 2015 - Ulteriori chiarimenti - Risposte a quesiti in materia fiscale (Frequently Asked Questions - FAQ)
1. PREMESSA
2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
2.1 Regime di non imponibilità IVA ex articolo 10, comma 5, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il BIE
2.2.Obblighi contabili e di conservazione documentale
2.3 Modalità di compilazione semplificata del "form" allegato alla Risoluzione n. 10/E del 2014
2.4 Articolo 72, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972
2.5.Royalties
2.6.Acquisti intra-UE
2.7.Obbligo di comunicazione "black list"
2.8.Sub-appalti nel settore edile - reverse charge
3. ATTIVITÀ COMMERCIALE SVOLTA DAI PARTECIPANTI - STABILE ORGANIZZAZIONE - REGIME IVA
3.1.Royalties
3.2.Enti non commerciali non residenti - Determinazione del reddito
4. COSTITUZIONE DI UNO SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)
5. SOSTITUTO D'IMPOSTA
6. PERSONALE DEI PARTECIPANTI
7. BIGLIETTI EXPO - RIVENDITA
1. PREMESSA
2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
D1: A pagina 13 della circolare n. 26/E del 2014 è chiarito che "i Commissariati Generali di Sezione possono acquistare o importare, ad esempio, i beni necessari alla realizzazione del proprio Padiglione espositivo in regime di non imponibilità IVA". Tale regime di non imponibilità IVA si applica alla realizzazione di tutto il Padiglione, incluse le aree destinate allo svolgimento delle attività commerciali?
R: Come precisato con la circolare 26/E del 2014, la non imponibilità di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il BIE, stipulato a Roma l'11 luglio 2012 e ratificato con Legge 14 gennaio 2013, n. 3 (di seguito, "Accordo BIE" o "Accordo") è prevista per gli acquisti di beni e servizi nonché per le importazioni di beni di importo rilevante effettuati per le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione.
D2: Un Partecipante Ufficiale ha affittato degli appartamenti per ospitare il proprio personale durante il periodo di svolgimento di Expo Milano 2015. Il proprietario degli immobili è una S.r.l. e il contratto è intestato al Commissariato Generale di Sezione dello stesso Partecipante. Per tale servizio, il Commissariato Generale di Sezione può usufruire del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE? In caso di risposta affermativa, avendo già pagato due acconti comprensivi di IVA, è possibile recuperare l'imposta erroneamente versata? Il citato regime di non imponibilità IVA, inoltre, si estende alle forniture di gas, elettricità e telefonia?
R:La locazione di immobili effettuata al fine esclusivo di consentire la partecipazione dello Stato estero ad EXPO Milano 2015 rientra nel regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo con il BIE.
D3: Un Commissariato Generale di Sezione intende acquistare dei prodotti alimentari da un'impresa italiana. Il Commissariato successivamente rivende questi prodotti al pubblico presso il punto di ristoro del suo Padiglione, gestito da una società estera con partita IVA italiana. Il fornitore italiano può emettere la relativa fattura in regime di non imponibilità IVA ex articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE previa esibizione da parte del
Commissariato del form allegato alla Risoluzione n.10/E del 2014?
R: Solo i Partecipanti Ufficiali hanno la possibilità di acquistare beni e/o servizi in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE e ciò a condizione che detti beni e/o servizi siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale espositiva non commerciale del Partecipante stesso.
D4: Un Commissario Generale di Sezione può acquistare in Italia un'autovettura per gli spostamenti durante Expo Milano 2015 avvalendosi dal regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE?
R: L'acquisto di un'autovettura da parte di un Commissariato Generale di Sezione può essere effettuato in regime di non imponibilità IVA ex articolo 10, comma 5 del citato Accordo a condizione che il mezzo in esame sia utilizzato esclusivamente nell'ambito dei fini istituzionali espositivi non commerciali dello stesso Commissariato.
D5: Un'impresa italiana ha stipulato un contratto di sub-appalto con un'impresa estera (i.e. appaltatore principale) per la fornitura e posa in opera di carpenteria metallica, destinata alla realizzazione del Padiglione di un Partecipante Ufficiale. L'appaltatore principale ha ottenuto dal Commissariato Generale di Sezione la dichiarazione di cui alla Risoluzione n.10/E del 2014, che lo autorizza a beneficiare dello speciale regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo. Tale regime è applicabile anche alla fatturazione tra l'appaltatore principale e il sub-appaltatore italiano oppure opera solo nel rapporto tra committente estero (i.e. Commissariato Generale di Sezione) e appaltatore principale?
R: La circolare n. 26/E del 2014 chiarisce che possono fruire del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE soltanto le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate direttamente ad un Commissariato Generale di Sezione ovvero ad un soggetto, che può essere anche un General Contractor (persona fisica o giuridica), che ne ha la rappresentanza, ossia il potere di agire in nome e per conto dello stesso Commissariato (i.e. mandato con rappresentanza). In quest'ultima ipotesi, infatti, il fornitore italiano emette fattura direttamente al Commissariato Generale di Sezione che, giuridicamente, ha il ruolo di committente dei lavori. In entrambi i casi è necessaria la previa esibizione al fornitore italiano del modulo (form) allegato alla Risoluzione n. 10/E del 2014. Tale regime, pertanto, non si estende alle prestazioni rese ad un committente diverso dal Commissariato Generale di Sezione.
D6: Uno Stato estero (Partecipante Ufficiale) affida ad un suo ente pubblico la realizzazione e gestione della sua partecipazione ad Expo Milano 2015.
L'ente ha il fine istituzionale di promuovere gli investimenti nello Stato da parte di soggetti esteri.
Al Presidente e legale rappresentante dell'ente è conferito l'incarico di Commissario Generale di Sezione.
Per ragioni di contabilità pubblica dello Stato estero, all'ente non può essere conferito un mandato con rappresentanza. E' quindi tale soggetto a stipulare con un'impresa italiana - in nome proprio, ma per conto dello Stato estero - un contratto per la costruzione del Padiglione espositivo. Ai fini del corretto regime IVA applicabile alla fattispecie in esame, si chiede se l'ente pubblico può essere considerato alla stregua di un Commissariato Generale di Sezione così da applicare alla prestazione di servizi resa dall'impresa italiana il regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE, anche se a detto ente pubblico non è stato formalmente conferito l'incarico di Commissariato Generale di Sezione.
R: La circolare 7 agosto 2014, n. 26/E, al paragrafo 3.2.1., precisa che:
- il regime di non imponibilità IVA in esame è riservato agli acquisti di beni e/o di servizi e/o alle importazioni di beni effettuati dai Commissariati Generali di Sezione dei Partecipanti Ufficiali, vale a dire dalla struttura mediante la quale un Partecipante Ufficiale realizza e gestisce la propria partecipazione all'esposizione universale;
- in merito all'individuazione del Commissariato Generale di Sezione, l'Accordo BIE non prevede clausole particolari. Pertanto, i Partecipanti Ufficiali hanno un'ampia discrezionalità per organizzare e gestire la propria partecipazione all'evento, nel modo da loro ritenuto più coerente con la propria normativa nazionale;
- in tale ottica, il ruolo di Commissariato Generale di Sezione può essere svolto da un'Amministrazione pubblica del Partecipante Ufficiale, o da un soggetto terzo che opera in nome e per conto del Commissario Generale di Sezione che, in quanto rappresentante dello Stato estero, è illimitatamente responsabile delle azioni del proprio Commissariato;
- in considerazione della molteplicità dei Paesi partecipanti e, quindi, della diversità dei relativi ordinamenti giuridici, eventuali modelli organizzativi di partecipazione diversi da quelli sopra illustrati possono essere valutati in sede di interpello, ai fini del riconoscimento del regime di non imponibilità IVA previsto dall'Accordo con il BIE.
2.2. Obblighi contabili e di conservazione documentale
D: Il Commissariato Generale di Sezione di un Partecipante Ufficiale deve tenere una contabilità speciale con riferimento alle fatture emesse a suo nome? Ha un obbligo di rendicontazione e/o di informazione nei confronti dell'Amministrazione fiscale italiana?
R: Quando il Commissariato Generale di Sezione non svolge alcuna attività commerciale in Italia, mediante ad esempio una stabile organizzazione ivi localizzata, non è tenuto ad osservare particolari obblighi contabili o dichiarativi ai fini fiscali. I moduli che compila e consegna ai fornitori per usufruire del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10 del citato Accordo vanno conservati con le stesse modalità previste per i documenti ufficiali emessi dallo stesso Commissariato, unitamente alla documentazione dei relativi pagamenti. 2.3 Modalità di compilazione semplificata del "form" allegato alla Risoluzione n. 10/E del 2014
D: Il form allegato alla Risoluzione n.10/E del 2014, prevede al punto c.2) "informazioni riguardanti beni e servizi". Invece di procedere all'elencazione dettagliata di tutti i beni e servizi rientranti nell'oggetto di un contratto di appalto (cosa questa che risulterebbe assai laboriosa e complessa), è possibile fare un semplice rimando all'oggetto del contratto (di cui si allegherebbe copia) e quindi a tutti i beni e servizi necessari alla realizzazione di detto oggetto, senza procedere all'elencazione di cui sopra? Basterebbe scrivere semplicemente "Beni e servizi necessari ad adempiere all'oggetto del contratto di cui si allega copia"?
R:Si può ritenere corretta la modalità di compilazione del form suggerita, secondo cui in tale documento non è riportato l'elenco dei beni e dei servizi forniti ma gli estremi del contratto d'appalto in base al quale sono effettuate le forniture dei beni e servizi in esame. Ciò a condizione che il contratto sia allegato e che in esso siano indicate, in modo sufficientemente chiaro e dettagliato, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni oggetto della sua esecuzione.
2.4 Articolo 72, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972
D1: In luogo del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE, è possibile per la Commissione UE usufruire del regime IVA di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972?
R: L'articolo 72, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede la non imponibilità IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi dell'Unione europea. I presupposti cui è subordinata l'applicazione di tale regime sono:
1. l'inerenza degli acquisti all'attività istituzionale della UE (i.e. Commissione UE). In altri termini, gli acquisti di beni e/o di servizi devono essere effettuati dalla Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine, si ritiene sia sufficiente la produzione ai propri fornitori di un'apposita dichiarazione attestante la sussistenza di tale condizione di inerenza;
2. il valore minimo dell'operazione (superiore a 300,00 euro).
D2: In luogo del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE, i Commissariati Generali di Sezione possono richiedere l'applicazione dell'articolo 72, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972?
R: Il regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 72, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972 si applica, sotto il profilo soggettivo, anche agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle sedi e dai rappresentanti diplomatici e consolari (compreso il personale tecnico-amministrativo) a condizioni di reciprocità (i.e. il Paese ospite deve concedere, nel proprio territorio, ai rappresentanti diplomatici italiani analoga agevolazione ai fini delle imposte indirette.
D: La società pubblica estera Alfa, con partita IVA estera e senza stabile organizzazione in Italia, è Commissariato Generale di Sezione di un Partecipante Ufficiale ed è incaricata della realizzazione, gestione e smantellamento del Padiglione espositivo.
L'attività di ristorazione presso il Padiglione non è effettuata da Alfa, ma da un'impresa estera, che verserà ad Alfa una fee, commisurata agli incassi del ristorante. Ai fini Iva, l'operazione in esame è territorialmente rilevante in Italia?
R: La concessione a terzi da parte di un Partecipante Ufficiale dell'attività di ristorazione si configura come attività commerciale e, poiché è resa nell'ambito dell'evento espositivo, mantiene ai fini IVA, la natura di "servizio relativo ad un'attività fieristica e di esposizione".
comunitario beni da trasportare in Italia da destinare allo svolgimento della sua attività istituzionale espositiva non commerciale: trattasi in particolare di apparecchiature audio-video a supporto del Padiglione. Per tale acquisto intra-UE, il Commissariato Generale di Sezione può usufruire del regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE, posto che sia la norma, sia i relativi documenti di prassi, menzionano solo l'acquisto e/o l'importazione di beni?
R: Si ritiene che il regime agevolativo di non imponibilità IVA previsto dall'Accordo BIE riguardi tutti gli acquisti effettuati dai Commissariati Generali di Sezione, compresi quindi gli acquisti intra comunitari, al ricorrere ovviamente delle condizioni previste dall'articolo 10, comma 5, del citato Accordo e dall'articolo 38 del D. L. 30 agosto 1993, n. 331.
D2: Un ente pubblico estero Beta, con partita IVA estera e senza stabile organizzazione in Italia, è Commissariato Generale di Sezione di un Partecipante Ufficiale. Beta dà in concessione all'impresa estera Gamma le attività commerciali da svolgere all'interno del Padiglione espositivo. Si chiedono chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA delle seguenti fattispecie:
1. Beta acquista nel suo Stato UE dei beni destinati ad essere venduti da Gamma presso il Gift Shop del Padiglione. Gamma vende tali beni in nome proprio, ma per conto di Beta. Il trasporto in Italia dallo Stato UE di acquisto è curato da Beta;
2. Beta compra in Italia i beni destinati ad essere venduti nel Gift Shop del Padiglione.
Gamma li vende in nome proprio, ma per conto di Beta. Il trasporto e la consegna a Gamma sono curati da Beta.
R: Si premette che gli acquisti in esame non beneficiano del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE in quanto relativi ad un'attività commerciale. L'operazione descritta al punto 1 è un acquisto intracomunitario di beni effettuato da Beta e soggetto all'IVA italiana. Beta, in particolare, assolve la relativa imposta mediante il meccanismo del reverse charge. A tal fine, può:
- identificarsi direttamente in Italia oppure
- nominare un rappresentante fiscale in Italia.
- Gamma vende i beni a terzi con applicazione dell'IVA e
- Beta vende i beni a Gamma sulla base del prezzo di vendita praticato a terzi, al netto della commissione a questa spettante. Gamma, come detto, è tenuta ad assolvere l'imposta mediante reverse charge.
D: Un'impresa italiana sta realizzando uno stand fieristico a Expo Milano 2015 per una società estera con sede in un Paese black list. La prestazione, secondo quanto indicato nella circolare 26/E del 2014, paragrafo 7, è "non soggetta Iva ai sensi art. 7-ter DPR 633/72".
L'impresa italiana deve adempiere all'obbligo di comunicazione "black list" e quindi comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti del suo cliente secondo le regole e le scadenze ordinarie?
R: Si conferma che le prestazioni di servizi relative alla costruzione di uno stand fieristico presso Expo Milano 2015 fornite da un'impresa italiana ad un soggetto passivo IVA estero sono fuori campo IVA in quanto non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. In merito all'obbligo di comunicazione black list, l'articolo 3 del D.M. 5 agosto 2010 ha esteso tale adempimento alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list o rese dai soggetti medesimi. In ordine agli adempimenti/obblighi dichiarativi connessi alle operazioni effettuate in relazione all'evento espositivo, né l'Accordo BIE, né altra disposizione normativa, prevedono deroghe rispetto alle regole di carattere generale.
D: La circolare n. 26/E del 2014, al paragrafo 7, chiarisce che le operazioni aventi ad oggetto la realizzazione e lo smontaggio dei Padiglioni di Expo Milano 2015 sono considerate "prestazioni relative ad un'attività fieristica e di esposizione". Si chiede se, con specifico riferimento ai servizi di realizzazione di tali Padiglioni, forniti nell'ambito di contratti d'appalto da subappaltatori, sia applicabile o meno il meccanismo del "reverse-charge" di cui all'articolo 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. 633/72.
R: La qualifica delle operazioni relative alla realizzazione e allo smontaggio dei Padiglioni resa nella circolare n. 26/E del 2014 non assume valenza di carattere generale, bensì rileva soltanto ai fini dell'individuazione del luogo in cui detti servizi devono essere, in linea di principio, assoggettati ad IVA (i.e. ai fini della rilevanza territoriale dei servizi).
3. ATTIVITÀ COMMERCIALE SVOLTA DAI PARTECIPANTI - STABILE ORGANIZZAZIONE - REGIME IVA
D1: Il Commissariato Generale di Sezione di un Partecipante Ufficiale svolgerà direttamente un'attività commerciale all'interno del Padiglione del suo Stato di appartenenza. E' configurabile l'esistenza di una stabile organizzazione italiana ai fini IVA? Deve richiedere una partita IVA italiana? Può provvedere direttamente il Commissariato oppure occorre rivolgersi ad un commercialista? Una volta ottenuta la partita IVA, le dichiarazioni e gli adempimenti devono essere fatti da un commercialista? Occorre traferire la sede del Commissariato presso il Padiglione espositivo?
R: Il Commissariato Generale di Sezione che svolge un'attività commerciale all'interno del Padiglione è considerato agli effetti dell'IVA un soggetto passivo stabilito in Italia e quindi è tenuto ad assolvere ai relativi adempimenti. Se, ad esempio, è lo stesso Commissariato a gestire il ristorante, il bar o il negozio presso il proprio Padiglione, è configurabile l'esistenza di una stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette (i.e. IRES e IRAP) nonché ai fini IVA in quanto trattasi di strutture di mezzi umani e tecnici, con un sufficiente grado di permanenza, atte a ricevere ed effettuare prestazioni di servizi.
D2: Un Partecipante Ufficiale UE intende procedere alla costituzione di una stabile organizzazione presso il suo Padiglione espositivo cui affidare la gestione delle attività commerciali di vendita prodotti e di ristorazione. Ai fini IVA, intende procedere all'identificazione ai sensi dell'articolo 35 ter D.P.R. n. 633 del 1972.
R: La presenza di una stabile organizzazione in Italia di un Partecipante Ufficiale fa acquisire a quest'ultimo lo status di soggetto passivo IVA stabilito in Italia.
D3: Alcuni Partecipanti, anziché dichiarare l'esistenza in Italia di una stabile organizzazione, dichiarano presso la Camera di Commercio l'apertura di un'unità locale. Tale modo di operare è corretto?
R: L'apertura di un'unità locale è cosa diversa dall'apertura in Italia di una stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Uno show room, ad esempio, o un ufficio di rappresentanza utilizzati solamente per fini espositivi, informativi, promozionali o ricognitivi del mercato interno, costituiscono delle unità locali.
D4: L'IVA versata allo Stato italiano dalla stabile organizzazione incaricata della gestione delle attività commerciali del Partecipante ufficiale può essere oggetto di rimborso?
R: La stabile organizzazione costituisce un soggetto passivo IVA e in quanto tale ha diritto al recupero dell'IVA assolta in relazione ai beni e ai servizi acquistati o importati per l'esercizio della propria attività commerciale. Tale recupero avviene in primis tramite l'esercizio della detrazione dell'imposta, da effettuarsi secondo le regole di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n.633 del 1972.
1. utilizzare in compensazione di altre imposte dovute in Italia (ad esempio, IRES e IRAP);
2. chiedere a rimborso;
3. riportare all'anno successivo per utilizzarlo in detrazione del debito risultante dalle liquidazioni periodiche (naturalmente, nel presupposto che il soggetto continui ad esercitare l'attività in Italia).
1. presentando la richiesta di rimborso del credito;
2. utilizzando il credito in compensazione.
D5: L'impresa Alfa è una società italiana alla quale diversi Commissariati Generali di Sezione hanno dato l'incarico di curare "chiavi in mano" la loro partecipazione ad Expo Milano 2015. Ciò comporta la necessità per la stessa di acquistare beni e servizi legati alla costruzione dei relativi Padiglioni espositivi (servizi edili), nonché beni e servizi legati alla gestione e smantellamento dei medesimi (utenze, catering, manutenzione, ecc.).
L'impresa Alfa quindi corrisponderà ai propri fornitori l'IVA in relazione ai beni e servizi acquistati ma riaddebiterà tali beni e servizi ai Commissari Generali di Sezione in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, Accordo BIE. Al riguardo si chiede di conoscere:
- se sia possibile considerare le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate in regime di non imponibilità ai Commissari Generali di Sezione nel computo dell'aliquota media per la richiesta di rimborso IVA infrannuale;
- in caso di risposta affermativa, se tale fattispecie possa rientrare nelle situazioni in cui è previsto il rimborso IVA prioritario;
- se esistano eventuali ulteriori soluzioni o procedure per ovviare alla formazione di un rilevante credito Iva in capo ad Alfa.
R: Per determinare l'aliquota media di cui all'articolo 30, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972, da indicare nel modello TR, ai fini del rimborso IVA infrannuale, può tenersi conto delle operazioni non imponibili di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE.
- per la determinazione dell'aliquota media relativa alle operazioni di acquisto e di vendita registrate nell'anno d'imposta occorre tener conto non soltanto di tutte le operazioni assoggettate all'IVA ma anche di quelle ad aliquota "zero";
- al fine di che trattasi può tenersi conto di tutte quelle operazioni, anche non soggette all'imposta, a condizione che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta, escluse quelle che conferiscono autonomo titolo di legittimazione al rimborso, quali quelle previste dagli articoli 7, 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972.
- i soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17;
- i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè quelli che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè quelli che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
- i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè produzione di alluminio e semilavorati;
- i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi);
- gli operatori economici titolari del codice ATECO2007 59.14.00 (attività di proiezione cinematografica);
- i soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (split payment).
D: Presso il Padiglione di un Partecipante Ufficiale sono svolte diverse attività commerciali in relazione alle quali si pongono i seguenti quesiti: Il Partecipante Ufficiale (in breve, "PU") affida in toto a terzi l'attività di ristorazione, riservandosi il diritto a ricevere una fee per la concessione in gestione di parte dello spazio espositivo del Padiglione. Come va considerato tale provento in capo al Partecipante Ufficiale?
Ha natura istituzionale, in quanto trattasi di un compenso relativo alla promozione dell'immagine e della tradizione culinaria del PU, oppure va in ogni caso considerato di natura commerciale?
Il PU ha una stabile organizzazione in Italia in quanto gestisce direttamente il Gift Shop.
R: Si ritiene che, ai fini IVA, la concessione da parte di un PU dell'attività di ristorazione mantenga la natura di "servizio commerciale relativo ad un'attività fieristica e di esposizione", la cui rilevanza territoriale in Italia è commentata nella circolare n. 26/E del 2014.
D: Un ente non commerciale non residente riveste il ruolo di Commissariato Generale di Sezione di un Partecipante Ufficiale. Oltre all'attività istituzionale, tale ente svolge direttamente le attività commerciali presso il proprio Padiglione per la durata di Expo Milano 2015. Ciò comporta l'esistenza di sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ai fini della determinazione del reddito di detta stabile organizzazione, l'ente non commerciale estero può adottare la contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel rispetto del limite del volume d'affari ragguagliato ad anno, e conseguentemente applicare le modalità di calcolo forfettarie del reddito previste dall'articolo 145 del TUIR?
R: Ai fini delle imposte dirette, si ritiene che un ente non commerciale non residente che esercita un'attività commerciale mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (i.e. il Partecipante Ufficiale che svolge in via principale l'attività istituzionale espositiva e che esercita attività commerciale nell'ambito di Expo Milano 2015 mediante una stabile organizzazione) sia soggetto alle stesse disposizioni e agli stessi obblighi contabili previsti per gli enti non commerciali residenti che svolgono non in via prevalente un'attività commerciale.
- fino a euro 15.493,71 di ricavi: 15%
- oltre euro 15.493,71 fino a euro 400.000,00: 25%.
- fino a euro 25.822,84 di ricavi: 10%
- oltre euro 25.822,84, fino a euro 700.000,00: 15%.
4. COSTITUZIONE DI UNO SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)
D: L'Agenzia delle Entrate ha attribuito al Commissariato Generale di Sezione di un PU un codice fiscale italiano. Il Commissariato Generale di Sezione sta valutando di strutturarsi mediante la costituzione di uno SPV (nel caso di specie, una società a responsabilità limitata), al quale affidare la funzione di Commissariato Generale di Sezione. Tale possibilità è ammessa dalla circolare n. 26/E del 7 agosto 2014, paragrafo 3.2.1. Al riguardo si chiede se tale S.r.l., che svolgerà tanto l'attività istituzionale quanto quella commerciale, è obbligata a richiedere - in sede di costituzione - un nuovo codice fiscale e un numero di partita IVA oppure esiste un meccanismo per cui il codice fiscale già assegnato al Commissariato Generale di Sezione "passi" allo SPV? Un'altra soluzione percorribile potrebbe essere quella di procedere alla chiusura del codice fiscale già assegnato al Commissariato Generale di Sezione ed attribuirne uno nuovo in sede di costituzione della S.r.l. Tuttavia, in tale ultima ipotesi come ci si deve comportare con riferimento a talune fatture pervenute, intestate al codice fiscale che si andrebbe a chiudere?
R: Con riferimento al primo quesito, si rileva che il codice fiscale precedentemente assegnato al Commissariato può essere traferito allo SPV, che fungerà da "nuovo" Commissariato.
5. SOSTITUTO D'IMPOSTA
D: L'articolo 10, comma 1, dell'Accordo con il BIE prevede che "i Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell'ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni". Non si fa invece alcun riferimento ad un'eventuale esenzione dei Commissariati Generali di Sezione dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta. Pertanto se un avvocato esegue una prestazione nei confronti di un Commissario Generale di Sezione in possesso di codice fiscale, quest'ultimo deve operare la ritenuta d'acconto all'atto del pagamento del compenso con successivo obbligo di presentazione del modello 770?
R: Per stabilire se i Commissariati Generali di Sezione siano oppure no sostituti d'imposta, occorre verificare la loro natura giuridica, nonché il tipo di attività da loro svolta.
6. PERSONALE DEI PARTECIPANTI
D1: Un Commissariato Generale di Sezione, mediante la sua sede di Milano, assume delle persone da impiegare nella realizzazione e gestione della partecipazione dello Stato estero ad Expo Milano 2015. Tali persone usufruiscono delle esenzioni previste dall'articolo 12 dell'Accordo con il BIE?
R: L'articolo 12, comma 1, lett. a) dell'Accordo BIE dispone per il periodo di permanenza in Italia, "l'esenzione da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità corrisposti dal Commissariato Generale di Sezione o per conto di esso" al Personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza o la residenza in Italia.
D2: Alla costruzione del Padiglione espositivo partecipano alcuni lavoratori giunti in Italia appositamente dallo Stato estero (Partecipante Ufficiale). I lavoratori sono assunti dalla società estera "Alfa" che ha l'appalto per la realizzazione del citato Padiglione e verranno regolarmente stipendiati dalla stessa nello Stato estero.
Il General Contractor è una società italiana, che ha dato mandato ad Alfa di realizzare il Padiglione. Si chiedono informazioni sulle modalità di tassazione dei redditi percepiti da tali lavoratori durante il periodo di permanenza in Italia e sulle modalità da seguire per il loro ingresso nel nostro Paese.
R: Nel presupposto che i lavoratori siano titolari di un contratto di lavoro dipendente, si osserva quanto segue.
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato (i.e. Italia) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato (i.e. Italia), e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato (i.e. Italia).
D3: Un Partecipante Ufficiale ha stipulato un contratto con un'impresa estera Beta per la gestione delle attività commerciali presso il proprio Padiglione espositivo. L'impresa fornisce anche del personale, in parte addetto all'attività commerciale e in parte a quella istituzionale non commerciale. Tale personale è dipendente dell'impresa estera e continua ad essere retribuito da quest'ultima anche durante il periodo di permanenza in Italia. I lavoratori in questione, qualora dovessero rimanere per tutto il periodo dell'Esposizione ( + 183 giorni) in Italia, dovrebbero dichiarare il reddito e versare le relative imposte in Italia nonostante non svolgano attività commerciale e non abbiano in Italia alcun reddito?
R: Le Linee guida del Ministero dell'Interno chiariscono che i fornitori di servizi - quali quelli in esame - non sono considerati come facenti parte del Personale alle dirette dipendenze di un Commissario Generale di Sezione.
7. BIGLIETTI EXPO - RIVENDITA
D1: Alfa, commerciante al minuto nonché rivenditore ufficiale dei biglietti di Expo Milano 2015, ha acquistato un pacchetto di biglietti con bonifico bancario senza ricevere fattura. A fronte della rivendita dei biglietti ad una impresa, Alfa è tenuta ad emettere fattura applicando l'IVA?
R: I biglietti di accesso all'Expo Milano 2015 sono soggetti ad IVA con aliquota del 10 per cento, ai sensi dell'articolo 46-ter, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013. L'Organizzatore (i.e. Expo Milano 2015) assolve all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dei biglietti stessi, che devono contenere i dati previsti dall'articolo 3 del D.M. 13 luglio 2000, tra cui quelli richiesti per lo scontrino fiscale.
D2: Se ad acquistare i biglietti è un Partecipante Ufficiale (i.e. Commissariato/Commissario Generale di Sezione), quest'ultimo può richiedere l'applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE?
R: Nonostante l'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIR riservi il regime di non imponibilità IVA agli acquisti di beni e servizi effettuati Commissariati Generali di Sezione per lo svolgimento della loro attività istituzionale, si ritiene che tale regime non possa essere applicato alla fattispecie in esame data l'impossibilità di stabilire a priori se l'acquisto dei biglietti sia effettuato per finalità istituzionali.